E' fatto divieto di:
- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: soci sovventori, soci volontari, soci cooperatori.
Le clausole di cui agli articoli 49 e 50, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.