Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, purchè concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona cui li parti riportano.
Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l’eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle potranno essere in alcun modo utilizzate nell’eventuale giudizio avviato a seguito dell’insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a)tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b)le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c)le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine “per non più di una sola volta” ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.