Sono Organi Sociali della Cooperativa:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale (se nominato).
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea purché nel territorio regionale.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea Ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla Gestione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato;
4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l’eventuale incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell’incarico, ai sensi dell'articolo 2409 -quater del Codice Civile;
7. approva il regolamento interno;
8. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 28;
11. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l’ammontare complessivo di tali fondi; l’eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l’eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;
12. delibera sul numero di azioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari.
L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del Codice Civile, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente presenti e/o rappresentati.
In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, salvo quanto sia diversamente previsto da disposizioni inderigabili di legge.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.
Ogni socio cooperatore, volontario o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Hanno altresì diritto di voto:
- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni;
Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.
Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il segretario può essere un non socio.
L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe ed il numero dei delegati, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.
I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
II Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea.
Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci volontari e tra soci sovventori; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.
Non possono essere nominati consiglieri, soggetti che abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o consegnata a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le votazioni sono palesi.
Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.
II Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
c) gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
d) compilare il regolamento interno;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
g) deliberare su tutte le altre materie di cui all’oggetto sociale;
h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
i) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
j) stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 -septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei Soci;
k) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
m) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
n) promuovere la costituzione di Consorzi e cooperative sociali o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
o) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente articolo 32, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni.
In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.
I soci aventi diritto, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato.
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
II Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.
Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
II collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
II controllo contabile, se non attribuito al Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una il Ministero della Giustizia.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2409 -quinquies, primo comma del Codice Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo sì applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.