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cooperativa | statuto

TITOLO VIII: Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori

Art. 26 - Trattamento economico

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 27 - Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 28 - Trattamenti economici ulteriori -ristorno

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente articolo 25.
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

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