Certificazione ISO 9001-2000, IQ-NET

cooperativa | statuto

TITOLO VII: Gestione Sociale, Bilancio

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.
Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 -sexies del Codice Civile e del successivo articolo 25.
In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla ripartizione degli utili annuali come segue:
a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) un dividendo ai soci sovventori nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare;

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 25 - Ristorno

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.
Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari:
a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
b) mediante emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie;

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante integrazione delle retribuzioni complessive.

© 2010 AssCoop. All rights reserved. P.I. 00733460422
Powered by capolinea.it