1. Il presente regolamento interno è stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data 24.05.02 ai sensi dell’articolo 6 della legge n.142 del 3/4/2001, entrato in vigore dal giorno 01/07/02 e aggiornato con modifiche, dall’Assemblea dei Soci, in data 03/12/2004.
2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
1. I soci lavoratori della cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione di impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
3. É inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purchè compatibile con lo stato di socio.
4. La cooperativa provvederà, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazione ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.
1. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, verrà applicato un trattato economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata al comma precedente.
3. L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo è causa di esclusione da socio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e l’esclusione da socio è causa interruzione del rapporto di lavoro.
1. Per i soci con contratto a progetto di cui all’art. 61 e seguenti Dlgs. 276/03, si applicano le seguenti disposizioni:
2. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto.
3. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.
1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all’articolo 3 del presente regolamento. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere mansioni dagli stessi previste.
3. L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alla qualità e quantità di lavoro prestato dai soci.
4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibili in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.
1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e alla qualità del lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l’erogazione dei ristorni, in misura non superiore all’importo massimo consentito dalle norme di legge per i trattamenti economici complessivi di cui agli art. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della L.142/2001, reddito di lavoro dipendente.
1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art.7 e non potranno essere distribuiti gli eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.
Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presente situazioni comprovate di grave difficoltà economica.
1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa ridistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questi derivi nessun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
In caso di termine di contratto di appalto o chiusura di servizio il rapporto di lavoro ed associativo, con i soci occupati nei servizi interrotti, sarà risolto con la medesima decorrenza.
2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso dei soci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell’ambito di un piano della crisi aziendale).
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell’Azienda.
I contratti di lavoro subordinati si risolvono, in aggiunta a quanto prevista dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, per qualsiasi ragione o causa.