II patrimonio sociale è costituito:
1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/oo), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
- dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92;
- dal fondo di riserva legale;
- da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- dall'eventuale riserva divisibile;
- dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
- da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.
Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 -2343 del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.
Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.
Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori e volontari immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti con delibera della Assemblea ordinaria dei Soci, adottata in conformità alle disposizioni inderogabili di legge.
Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.
Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative.
La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori.
Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.
II capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.