Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.
Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.
I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora Sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 24.
Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Ai soci sovventori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.