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cooperativa | statuto

TITOLO IV: Soci Volontari

Art. 18 - Ammissione di nuovi soci

A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dalla assemblea dei soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.
In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.
Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

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