II numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.
Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali e gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.
capacità professionale potranno essere ammessi nella categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.
I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, per casi eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere infine ammesse le persone giuridiche pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;
c) indicazione del settore in cui intende operare il socio da ammettere nella categoria dei soci speciali;
d) il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 46-47.
Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.
In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.
I soci cooperatori sono obbligati:
a) a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità previste dal successivo articolo 21;
b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni dì lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.
E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.
II consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria, speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione; il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
a) la durata del periodo di formazione del socio speciale;
b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione nell'assetto produttivo della cooperativa;
c) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.
La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.
Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intende cedere le proprie azioni secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 22.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 46-47.
Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:
a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6;
d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle azioni sottoscritte;
f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 Codice Civile;
g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;
i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;
k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.
Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.
Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravita della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle azioni sottoscritte. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale, e l'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto, a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 46-47 del presente statuto.
I soci cooperatori, che intendessero i reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 24.
La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della Cooperativa e con la penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.
Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 -sexies del Codice Civile la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.
In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno, diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.