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cooperativa | statuto

TITOLO I: Denominazione, Sede, Durata

Art. 1 - Denominazione

Società Cooperativa Sociale ONLUS.
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni relative alle società per azioni e le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai cui territorio ha la propria sede sociale.
La Cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Sede

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 22/12/2031; tale durata potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

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